Con una sentenza importante (Corte d’Appello di Milano, 17 settembre 2025, n. 668), la giurisprudenza ribadisce un principio centrale del diritto antidiscriminatorio:
👉 assegnare una lavoratrice con disabilità a una sede di lavoro più vicina al domicilio può costituire un accomodamento ragionevole.
Il caso riguarda una lavoratrice con disabilità motoria, costretta a spostamenti quotidiani molto gravosi. A fronte della richiesta di trasferimento in una sede più prossima, l’azienda aveva opposto un rifiuto generico, parlando di difficoltà organizzative.
La Corte ha invece chiarito che:
✔️ l’accomodamento ragionevole non si limita all’abbattimento delle barriere architettoniche
✔️ comprende anche misure organizzative, come il cambio di sede, quando sono proporzionate e sostenibili
✔️ spetta al datore di lavoro dimostrare che la misura richiesta comporti un onere sproporzionato
✔️ un rifiuto non motivato integra discriminazione diretta per disabilità
In questo caso, la presenza di una sede vicina con mansioni analoghe e l’assenza di prove concrete sull’eccessiva onerosità hanno portato la Corte a ordinare il trasferimento e a condannare l’azienda al risarcimento del danno.
💡 Per le imprese, questa sentenza è un richiamo alla necessità di affrontare il tema della disabilità con un approccio strutturato e consapevole.
💼 Per chi si occupa di inserimento lavorativo, conferma che inclusione e sostenibilità organizzativa non sono in contrasto, ma possono e devono procedere insieme.
Come consorzio sociale, lavoriamo ogni giorno proprio su questo terreno: affiancare le aziende nella costruzione di soluzioni ragionevoli, personalizzate e conformi alla normativa, capaci di tutelare i diritti delle persone e rafforzare l’organizzazione del lavoro.

