Incentivi per l’assunzione di giovani con disabilità nel Terzo Settore: fino a 12.000 € e contributo mensile

È stato pubblicato il nuovo decreto della Ministra per le Disabilità che mette a disposizione 25 milioni di euro (a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità) per promuovere l’inserimento lavorativo stabile dei giovani con disabilità negli Enti del Terzo Settore.

La misura rifanzia e rinnova l’incentivo già sperimentato con successo con l’art. 28 del Decreto Lavoro (D.L. 48/2023).

Di seguito tutte le informazioni utili relative a beneficiari, destinatari, contributi previsti e tempistiche.

👥 Chi sono i Destinatari

L’agevolazione è rivolta all’assunzione di persone con disabilità che soddisfino i seguenti requisiti:

  • Età: Non aver ancora compiuto 35 anni alla data dell’assunzione.
  • Inquadramento: Essere assunti ai sensi della Legge 68/1999 (collocamento mirato).
  • Contratto di lavoro:
    • Assunzione a tempo indeterminato.
    • Sono ammesse le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato (anche a tempo parziale).
    • Le mansioni devono essere coerenti con lo statuto dell’ente.

🏢 Chi sono i Beneficiari

Il contributo economico non è erogato direttamente al lavoratore o alla lavoratrice, ma deve essere richiesto dal datore di lavoro. Possono fare domanda esclusivamente gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS, tra cui:

  • Organizzazioni di Volontariato (ODV)
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS)
  • Imprese sociali e Cooperative sociali
  • Fondazioni ed altri enti riconosciuti del Terzo Settore

Requisiti d’accesso per gli enti:

  • Regolarità con il DURC.
  • In regola con gli obblighi della Legge 68/99 e con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Rispetto del regime europeo degli aiuti “de minimis”.
  • Assenza di sanzioni o violazioni relative alle assunzioni protette nei tre anni precedenti.

💶 A quanto ammonta l’incentivo

L’importo erogabile all’ente si articola in due componenti:

  1. Contributo una tantum: Fino a 12.000 € per ogni nuova assunzione.
  2. Quota mensile: 1.000 € al mese per ciascun mese di lavoro decorrente dalla data di assunzione fino al 31 dicembre 2026 (calcolata pro-rata per le frazioni di mese).

Nota di continuità: Il contributo viene erogato solo se il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni; in caso di cessazione anticipata prima del 31 dicembre 2026, l’importo non spetta. Il beneficio non è riconosciuto se per lo stesso lavoratore è già stato fruito il precedente contributo ex art. 28 DL 48/2023.

📅 Tempistiche e Modalità di Domanda

  • Finestra temporale per le assunzioni: Il beneficio si applica a tutte le assunzioni o stabilizzazioni effettuate tra la data di adozione del decreto e il 31 dicembre 2026.
  • Scadenza domande: Le istanze devono essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
  • Procedura di invio: Le domande dovranno essere trasmesse per via telematica tramite l’apposito formulario rilasciato dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.
  • Erogazione: L’importo spettante verrà accreditato in un’unica soluzione previa verifica dei requisiti e pubblicazione degli elenchi dei beneficiari.

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